
GH S.R.L. viale Mario Angeloni 437 CAP 47521 CESENA (FC)
p.iva 04416020404
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Possono richiedere il contributo di cui al presente accordo le microimprese manifatturiere (codice ATECO: C) nonché le reti e i consorzi di microimprese.
Alle reti e ai consorzi devono aderire almeno cinque microimprese aventi i requisiti.
Il numero minimo di cinque microimprese aderenti alle reti o ai consorzi deve sussistere sia al momento della domanda di concessione di cui al successivo sia al momento della richiesta di erogazione, presentata nelle modalità previste.
Nel periodo intercorrente tra la data della concessione del contributo e la data di richiesta di erogazione e previa richiesta al Soggetto Gestore, le microimprese aderenti alle reti possono essere sostituite da altre microimprese, aventi i requisiti.
Ciascuna microimpresa può aderire ad una sola rete o consorzio beneficiario dell’intervento. Non possono aderire alle reti o ai consorzi le microimprese che presentano direttamente domanda di concessione del contributo di cui al presente accordo.
Sia alla data di presentazione della domanda di concessione che alla data di richiesta di erogazione del contributo, tutte le microimprese – anche aderenti alle reti o ai consorzi – devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:
Il contributo è concesso, nell’ambito del regolamento de minimis:
La presente disposizione, in attuazione della legge n. 350/2003 e della legge n. 164/2014, disciplina la concessione e l’erogazione di contributi – in forma di bonus – finalizzati a sviluppare l’attività di esportazione e di internazionalizzazione delle microimprese manifatturiere mediante l’impiego delle soluzioni digitali per l’export disponibili sul mercato.
Sono ammissibili al contributo di cui al presente accordo le seguenti spese sostenute dai soggetti beneficiari:
a) spese per la realizzazione di sistemi di e-commerce verso l’estero, siti e/o app mobile, ivi compresi eventuali investimenti atti a garantire la sincronizzazione con marketplace internazionali forniti da soggetti terzi;
b) spese per la realizzazione di sistemi di e-commerce che prevedano l’automatizzazione delle operazioni di trasferimento, aggiornamento e gestione degli articoli da e verso il web nonché il raccordo tra le funzionalità operative del canale digitale di vendita prescelto e i propri sistemi di Customer Relationship Management – CRM (ad esempio i sistemi API – Application Programming Interface);
c) spese per la realizzazione di servizi accessori all’ e-commerce quali quelli di smart payment, predisposizione di portfolio prodotti, traduzioni, shooting fotografici, video making, web design e content strategy;
d) spese per la realizzazione di una strategia di comunicazione, informazione e promozione per il canale dell’export digitale, con specifico riferimento al portafoglio prodotti, ai mercati esteri e ai siti di vendita online prescelti;
e) spese per digital marketing finalizzate a sviluppare attività di internazionalizzazione: campagne di promozione digitale, Search Engine Optimization (SEO), costi di backlink e di Search Engine Marketing (SEM), campagne di content marketing, inbound marketing, di couponing e costi per il rafforzamento della presenza sui canali social; spese di lead generation e lead nurturing;
f) servizi di CMS (Content Management System): restyling di siti web siano essi grafici e/o di contenuti volti all’aumento della presenza sui mercati esteri;
g) spese per l’iscrizione e/o l’abbonamento a piattaforme SaaS (Software as a Service) per la gestione della visibilità e spese di content marketing, quali strumenti volti a favorire il processo di esportazione;
h) spese per servizi di consulenza per lo sviluppo di processi organizzativi e di capitale umano finalizzati ad aumentare la presenza sui mercati esteri;
i) spese per l’upgrade delle dotazioni di hardware necessarie allo sviluppo di processi organizzativi di cui alla lettera h;
j) ogni altra spesa per servizi strettamente connessi con le finalità del presente accordo.