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Promozione di cooperative di comunità come strumento per l’innovazione sociale – Antico Frignano & Appennino Reggiano

Regione

Scadenza

31/10/2022

Soggetti
beneficiari

Sono beneficiari del presente avviso pubblico:

a) società cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del Codice civile;

b) cooperative sociali costituite ai sensi dell’art. 2 della Legge regionale 17 luglio 2014, n. 12;

c) imprese sociali di cui al Decreto Legislativo 112 del 2017;

d) altre forme giuridiche di impresa senza scopo di lucro.

Per tutte le fattispecie elencate, la base sociale deve essere costituita prevalentemente da persone fisiche o giuridiche che appartengono alla comunità interessata.

Per persone fisiche appartenenti alla Comunità si intendono tutti coloro che hanno residenza anagrafica, o sede di lavoro, o proprietà di beni immobili, o partecipazione a società con sede legale nel territorio definito nell’Accordo di Comunità.

Per le persone giuridiche appartenenti alla Comunità si intendono tutte quelle con sede operativa nel territorio definito nell’Accordo di Comunità.

Le suddette forme aggregative devono avere caratteristiche di micro e piccole imprese, secondo la definizione di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005.

 

Inoltre, i beneficiari devono:

A) essere regolarmente iscritti all’Anagrafe regionale delle Aziende Agricole con posizione validata, aggiornata nell’anno solare di presentazione dell’istanza e fascicolo anagrafico formalmente corretto in gestione digitale e conforme;

B) essere in possesso di partita IVA;

C) avere una durata tale da garantire il rispetto dei vincoli di destinazione in relazione agli interventi proposti;

D) essere regolarmente iscritti alla Camera di Commercio territorialmente competente, fatta eccezione per i soggetti per i quali non sussista l’obbligo di iscrizione in base alla legislazione vigente;

E) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla normativa in vigore, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti, condizioni risultanti dalla visura della CCIAA di riferimento;

F) avere una posizione previdenziale regolare e rispettare le condizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per il personale dipendente (art. 5 comma 3 della LR. n. 15 del 15/11/2021). I requisiti saranno verificati mediante il DURC in sede di istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto e dell’eventuale concessione dell’aiuto. La regolarità contributiva sarà verificata, inoltre, nelle successive fasi di liquidazione. La non regolarità costituirà elemento ostativo all’ammissibilità ed alla concessione. Nel caso di impresa costituita in forma di società di persone la verifica della regolarità contributiva include quella delle posizioni individuali dei singoli soci;

G) avere la sede operativa nella comunità interessata e dichiarare espressamente di svolgere in maniera prevalente le attività nei confronti della comunità stessa;

H) laddove richiesto, possesso di un titolo di conduzione/possesso degli immobili oggetto di intervento con durata residua pari almeno al vincolo di destinazione di cui all’art. 19 L.R. 15/97.

Presentazione delle domande

Dal giorno 06/04/2022 fino al giorno 31/10/2022.

Intensità agevolazione

Il sostegno, in forma di contributo in conto capitale, sarà pari al 60% in ragione della localizzazione di tutta l’area del GAL in zona svantaggiata e sarà calcolato ed erogato nel rispetto delle norme fissate per gli aiuti “de minimis” (Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013).

La spesa ammissibile va da un minimo di 20.000 euro a un massimo di 100.000 euro.

Iniziative
ammissibili

Le forme aggregative devono presentare un Accordo di comunità (AC) per la realizzazione di un Progetto di Comunità (PC).

L’Accordo di Comunità può aggregare persone fisiche o giuridiche che appartengono alla comunità interessata e deve contenere i seguenti elementi:

  • identificazione del “territorio di comunità” con riferimento primario a un criterio geografico o amministrativo (uno o più borghi, una frazione, un comune ecc.), diversamente può essere anche identificata secondo criteri storici o ambientali purché ne consentano la determinazione in un perimetro geografico o amministrativo riconoscibile. Il territorio di comunità identificato non potrà prevedere l’aggregazione di un numero maggiore di otto comuni appartenenti al territorio del GAL;
  • l’obiettivo di comunità” che si intende perseguire nello specifico attraverso lo sviluppo di attività economiche, di produzione di beni e servizi, di recupero di beni ambientali e monumentali e di creazione di offerta di lavoro, al fine di incidere in modo stabile sulla qualità della vita economica e sociale della comunità di riferimento;
  • l’esplicitazione delle modalità di coinvolgimento della comunità territoriale nel suo insieme e quali azioni sono state realizzate o si vogliono realizzare per coinvolgere la comunità nella progettazione e nell’attuazione del PC;
  • i ruoli, i compiti e le responsabilità di ciascun partecipante, compresi quelli associati senza coinvolgimento finanziario diretto, all’attuazione del PC, specificando gli interventi previsti, il/i soggetto/i attuatore/i;
  • il soggetto referente responsabile ed i compiti affidati;
  • le modalità di adesione e recesso, gestione, monitoraggio e verifica dell’Accordo;
  • clausole relative alla disciplina di eventuali controversie;
  • la durata (minimo tre anni a partire dalla conclusione del progetto di comunità) e la decorrenza della stessa.

L’AC deve essere sottoscritto da tutti i soggetti partecipanti che devono essere in numero non inferiore a tre.

L’accordo di comunità non è necessario se l’elemento del coinvolgimento della comunità territoriale e le finalità sopra indicate siano già istitutive dell’ente proponente (e quindi rinvenibili nell’atto costitutivo) e la proposta progettuale presentata dal beneficiario, sulla base delle azioni e degli interventi previsti, consenta di verificare nello specifico l’obiettivo di comunità che si intende perseguire, i ruoli e i compiti dei partecipanti e le modalità di coinvolgimento della comunità territoriale di riferimento.

 

Il Progetto di Comunità deve indicare le attività e gli investimenti previsti per raggiungere l’obiettivo di Comunità, deve essere redatto sulla base dello schema di cui all’Allegato 2 e deve contenere la descrizione delle attività e delle modalità di attuazione del progetto di investimento.

Il PC è ammissibile se:

  • le azioni sono conformi a quanto indicato nel presente bando e nell’Accordo di comunità;
  • sono evidenziati gli obiettivi, articolati tra obiettivo generale e obiettivi specifici;
  • sono esplicitati i settori di intervento con i relativi codici ATECO in relazione ai prodotti e servizi oggetto del PC;
  • sono evidenziati il piano finanziario complessivo e la sua ripartizione per tipologie di attività e investimenti previsti per ognuna di esse;
  • sono previste le tempistiche di svolgimento (cronoprogramma tecnico), tenendo conto dei risultati attesi.

 

Ogni aggregazione può presentare un solo PC sul presente bando ed ogni partecipante potrà far parte di una unica aggregazione.

Spese
ammissibili

Ai fini del presente bando sono ammissibili le seguenti tipologie a condizione che siano strettamente funzionali alle attività previste nel PC :

a) Spese di ideazione del progetto preliminare: spese per servizi di supporto all’ideazione e realizzazione del PC quali onorari di professionisti/consulenti e studi di fattibilità/mercato; nel caso particolare degli studi, la relativa spesa è riconosciuta a fronte della presentazione di specifici elaborati frutto dell’effettuazione di analisi di mercato, economiche e similari, finalizzate a dimostrare la sostenibilità economico finanziaria del progetto;

b) Spese di costituzione della cooperativa: spese notarili relative alla costituzione della cooperativa di comunità;

c) Spese di investimento per avviare le attività produttive e la produzione dei servizi, tra cui:

  • Opere murarie e impiantistiche necessarie all’adeguamento, miglioramento, ristrutturazione/restauro o risanamento conservativo di fabbricati e spazi aperti esistenti da destinare alla gestione comune di attività e servizi inerenti all’accoglienza all’ospitalità turistica, alle attività culturali ed educative, alle produzioni agricole, silvicole e zootecniche, alla lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti, alla manutenzione del verde e fruizione del territorio;
  • Spese per arredi e allestimenti;
  • Acquisto di macchinari, impianti, attrezzature funzionali all’attività descritta nel PC ad uso esclusivo e non promiscuo comprese mountain-bike, bici a pedalata assistita, e-bike;
  • Automezzi purché strettamente funzionali alle attività oggetto del finanziamento e ad uso esclusivo e non promiscuo (compresi allestimenti e dotazioni specifiche) per un importo di spesa massima ammissibile pari a € 30.000 e nel limite massimo del 50% dell’importo del PC;
  • Acquisizione di licenze per uso di brevetti o software informatici.

d) Spese di comunicazione e promozione commerciale della cooperativa di comunità: Costi di consulenza legati alla realizzazione di siti web anche funzionali al e-commerce, alla progettazione di piani di marketing/comunicazione e della brand identity. Sono in ogni caso escluse le spese relative alla stampa di materiali promozionali o alla realizzazione di prodotti multimediali;

e) Spese generali nel limite del 10% dell’importo della voce c) come disciplinato dall’ art. 45 comma 2 lettera c) del Reg (UE)1305/2013;

f) Le spese di consulenza relative alle voci a) e d) devono essere giustificate da specifico incarico. Il contratto deve contenere l’oggetto e la durata dell’incarico, le attività da svolgere, le modalità di esecuzione, e dovrà essere reso disponibile il relativo curriculum del soggetto affidatario.

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